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Saldo debiti formativi
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La nuova normativa concernente gli esami di stato (legge n.1 dell'11 gennaio 2007, art.1) prevede che " All'esame di stato sono ammessi gli alunni che …siano stati valutati positivamente in sede di scrutinio finale ed abbiano comunque saldato i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici". Tale legge entra in vigore nell'a.s. 2008/09 Al fine di favorire comunque il saldo dei debiti, sottolineando la necessità di dedicare il massimo impegno al recupero dei debiti contratti, il collegio docenti ha stabilito le seguenti procedure fin dal prossimo anno scolastico 2007/2008

  1. settembre: primo momento (obbligatorio) in cui lo studente consegna i compiti svolti nel periodo estivo.
  2. ottobre: primo momento di verifica, in orario extracurriculare, con tempi, modalità e contenuti stabiliti dai dipartimenti disciplinari.
  3. novembre: in occasione del consiglio di classe di novembre sarà verbalizzato (e comunicato alle famiglie) l'esito, positivo o negativo, di questi accertamenti.
  4. In caso di mancato superamento del debito, lo studente ha un'altra possibilità di accertamento del saldo nel periodo dal 14 al 30 aprile.
In base al D.M. N.. 80, le attività di recupero saranno svolte nel periodo 28/01/08 - 07/03/08 secondo le modalità fissate dai Dipartimenti Disciplinari e coordinate dalla addetta funzione strumentale. In attesa di chiarimenti ministeriali saranno successivamente stabiliti tempi e modalità del recupero del debito dell'anno scolastico 07/08 da svolgere nel periodo estivo.

NOTA: si precisa che per i candidati agli esami di stato dell'anno scolastico 2006/2007 e dell'anno scolastico 2007/2008 continuano ad applicarsi, relativamente ai debiti formativi, le disposizioni vigenti (art.3 della legge n.1 del 11 gennaio 2007, norme transitorie), secondo le quali l'alunno può essere ammesso all'esame di stato anche in presenza di debiti formativi non saldati.